Segnalazione illeciti – Whistleblowing 

 

Il sistema di segnalazione whistleblowing

FEEM e FEEM Servizi Srl hanno implementato, sin dal 2019, un sistema di segnalazione di illeciti (c.d. whistleblowing) attraverso l’adozione di strumenti che consentono di segnalare, anche in forma anonima, determinate categorie di illeciti, atti, comportamenti o omissioni che violano disposizioni normative (nazionali o europee) e/o principi sanciti nel Modello 231 o nel Codice di Condotta.
Il Modello 231 è inteso come l’insieme dei principi, delle norme deontologiche e delle regole operative adottate da ciascun ente in funzione delle specifiche attività svolte al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Nel 2023, in conformità al D.Lgs. n. 24/2023 di recepimento della Direttiva UE n. 2019/1937, il sistema di segnalazione whistleblowing è stato ulteriormente rafforzato sia attraverso l’istituzione di nuovi canali di segnalazione sia attraverso l’introduzione di nuove tipologie di segnalazione.

FEEM e FEEM Servizi Srl rimarcano, in questo modo, il proprio impegno nella lotta all’illegalità garantendo i più elevati standard di riservatezza delle informazioni trasmesse e delle identità dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Cosa può essere segnalato?

Le segnalazioni devono avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative (nazionali o europee) che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

In particolare, possono essere oggetto di segnalazione le seguenti categorie di illeciti, atti, comportamenti o omissioni:

  • per le violazioni del diritto nazionale: gli illeciti penali e contabili, oltre agli illeciti civili e amministrativi, non limitati a quelli rilevanti secondo il D.Lgs. n. 231/2001.
    Le mere irregolarità o lamentele di carattere personali non sono considerate violazioni;
  • per le violazioni del diritto dell’Unione Europea: gli illeciti che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, atti che compromettono il mercato interno, violazioni legate alle norme fiscali, e atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea in vari settori.
  • potenziali violazioni del Modello 231, del Codice di Condotta e/o di strumenti normativi interni (es. procedure, policy o linee guida interne)
  • violenze di genere, comprese le molestie sessuali, o mobbing sul luogo di lavoro.

Chi può fare una segnalazione?

Le segnalazioni possono essere effettuate da un ampio novero di soggetti coinvolti nella sfera lavorativa dell’ente: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, tirocinanti, fondatori e/o azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Tali soggetti possono effettuare segnalazioni anche qualora il loro rapporto giuridico con l’ente sia in fase di definizione o terminato.

Destinatario delle segnalazioni

All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello 231 e dei relativi allegati.

Tale organismo è composto da professionisti, esterni agli enti, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e autonomia.

L’Organismo di Vigilanza di ciascun ente agisce quale soggetto terzo e autonomo, competente a ricevere e gestire le segnalazioni.

Canali di segnalazione

FEEM e FEEM Servizi Srl hanno adottato le misure necessarie per rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare le segnalazioni di potenziali illeciti pregiudizievoli per la Fondazione o per la FEEM Servizi Srl mettendo a disposizione i seguenti canali di segnalazione:

Canali di segnalazione INTERNI:

  1. piattaforma informatica: consente di inviare una segnalazione scritta o vocale (realizzata mediante registrazione di un file audio cui la piattaforma applica un camuffamento vocale per rendere irriconoscibile la voce) attraverso la seguente procedura:
    • accedere qui
    • inserire uno dei due token (codici alfanumerici univoci aziendali) per scegliere il canale attraverso cui si vuole fare una segnalazione:
      FEEMREGWB se si desidera fare una segnalazione sul canale di segnalazione interno riservato, previa registrazione della propria utenza
      FEEMANONWB se si desidera fare una segnalazione sul canale di segnalazione interno anonimo
    • inserire e consultare la propria segnalazione seguendo le istruzioni contenute nella “Guida rapida per inviare segnalazioni whistleblowing_UTENTI_2023” scaricabile in fondo a questa pagina web.
  2. segnalazione scritta: consente di inviare una segnalazione scritta, in forma confidenziale o aperta, all’Organismo di Vigilanza attraverso uno dei seguenti canali:

    In questi casi bisogna compilare la modulistica pre-formata scaricabile in fondo a questa pagina web.

  3. segnalazione orale: consente di fare una segnalazione orale, durante un incontro diretto e personale, all’Organismo di Vigilanza:

    Attenzione: l’utilizzo della piattaforma informatica, rispetto gli altri canali di segnalazione interni, è da considerare preferenziale in quanto idoneo a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, nonché sull’identità dei segnalanti.

Canale di segnalazione ESTERNO:

  1. segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): è possibile ricorrere a tale canale esterno all’ente nei casi tassativamente indicati dall’art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023, ovvero, qualora il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna a cui non è stato dato seguito; qualora il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
    • per maggiori informazioni sul canale di segnalazione esterno accedere qui
    • per inviare la segnalazione all’ANAC accedere qui

Tutele

È garantita la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, nonché sull’identità dei segnalanti, affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione.

In particolare il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

  1. tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore (soggetto che fornisce consulenza e sostegno al segnalante), della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
  2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’ente in ragione della segnalazione effettuata, con correlato beneficio dell’inversione dell’onere della prova a favore del soggetto che subisca l’eventuale condotta ritorsiva o potenzialmente tale;
  3. limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni indicate dall’art. 20 del D.Lgs. n. 24/2023;
  4. misure di sostegno da parte di Enti del Terzo Settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Privacy

Le informazioni e i dati personali che vengono comunicati nel contesto delle segnalazioni sono trattati per gestire e dare seguito alle segnalazioni stesse, nonché indagare le eventuali condotte segnalate e adottare le misure necessarie in conformità con le leggi applicabili, inclusa la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per maggiori informazioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei dati personali inclusi nelle segnalazioni e raccolti durante la procedura di segnalazione, vi invitiamo a consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti ai sensi del D.Lgs. 24/2023 disponibile in fondo a questa pagina web.